Retta RSA: la Cassazione dice no al principio di territorialità. Paga comunque l’Asl di residenza, anche se il ricovero è fuori Regione. L’articolo di Claudia Moretti, legale e consulente dell’Aduc, associazione per i diritti degli utenti e consumatori.
Non pochi utenti si sono rivolti a noi per chiedere se e come fosse possibile ottenere la copertura della retta di ricovero extraregione (quota sanitaria e/o sociale), perché molto spesso Asl e Comuni si dichiarano non competenti e non obbligati al pagamento di spettanza pubblica per mere ragioni territoriali. Già in passato la questione è finita davanti alla magistratura amministrativa o civile e non mancano i precedenti, ma la chiarezza con cui si è espressa la Cassazione civile, sez. terza con la recente sentenza n. 19353 del 3 agosto 2017 merita un commento.
Il caso è quello di una RSA, poi fallita, che ha ospitato una persona residente dapprima in Lombardia poi trasferitasi (anche di residenza) ad Alessandria, che ha chiesto il rimborso delle relative prestazioni socio-sanitarie rese alla (piemontese) Asl di Alessandria.
La Corte d’Appello di Torino, in applicazione del “principio di territorialità” aveva escluso che il ricovero in Asl Alessandria di un cittadino lombardo (trasferitosi di residenza solo dopo il ricovero), desse luogo ad un obbligo di pagamento dell’Asl piemontese, poiché non vi era stata alcuna autorizzazione da parte di quest’ultima, e pertanto, nulla era dovuto. La legge Piemontese, infatti, applicata dalla Corte d’Appello, nega detto rimborso se non autorizzato dalle autorità sanitarie piemontesi.
Finita in Cassazione, la Suprema Corte ribadisce e pone in chiaro i seguenti principi di legge.
Sul principio di universalità del Sistema sanitario nazionale
1) La legge che istituisce il Sistema sanitario nazionale (legge n. 833 del ’78) fa gravare sullo Stato e sul SSN tutto, nel suo complesso, gli oneri per le prestazioni sanitarie.
2) Tra le prestazioni sanitarie che il SSN deve fornire rientrano a pieno titolo anche quelle socioassistenziali connesse a quelle sanitarie previste dalla legge 502/92, art. 3 septies comma 5, ossia le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
3) Dette prestazioni sono erogate secondo il principio di universalità, ossia in base alla libera scelta del cittadino sul dove curarsi, secondo motivate ragioni.
4) Le motivate ragioni in questione, si legge in sentenza: “potranno consistere nella maggiore stima o fiducia che l’ammalato o i suoi familiari in una struttura piuttosto che in un’altra; ovvero nella maggiore facilità di raggiungimento del luogo di ricovero, ovvero nella maggiore specializzazione ed esperienza della struttura prescelta. Il diritto di libera scelta di cui è titolare l’assistito non può dunque esser sindacato dalla Asl, salvi i casi di frode alla legge”.
5) L’Asl può sindacare sulla eventuale sussistenza dei requisiti (sanitari, economici o sociali) a fondamento del ricovero, ma se presenti questi ultimi, ovunque, sul territorio nazionale, la prestazione è dovuta.
6) La Corte Costituzionale, del resto, ha provveduto a dichiarare l’illegittimità costituzionale la legge regionale del Piemonte che sottoponeva a previa autorizzazione il ricovero di un cittadino proveniente da altre Regioni (Sent. 267 del 1998).
Sul tramonto del principio di territorialità
La Corte, in riforma della sentenza della Corte d’Appello di Torino, chiarisce che non è possibile applicare la legge regionale del luogo dove la persona si è trasferita ma occorre avere riguardo, per il rimborso degli oneri, alla legge regionale del luogo di primo ricovero. Nel caso di specie la legge lombarda autorizza il pagamento dei ricoveri extraregionali e come tale va applicata (cosa del resto in linea con le normative statali su richiamate).
Sulla rilevanza del trasferimento di residenza anagrafica dell’ammalato
La Corte si occupa anche di stabilire se il cambio di residenza anagrafica (qualora sia effettivo e non fittizio) incida o meno sul chi debba pagare cosa. Orbene, secondo la Corte, se vi è un cambio di residenza, ad esso consegue anche lo spostamento degli oneri di ricovero sulla Asl di nuova appartenenza. Il che significa che, sebbene un primo ricovero sia avvenuto in altra Regione, ovvero abbia inizialmente riguardato un cittadino residente in altra Regione, una volta che si va a modificare l’anagrafica, la nuova Asl dovrà farsi carico della “presa in carico” del soggetto ricoverato, e ciò anche in ragione della vicinanza e del controllo sul paziente stesso.
Claudia Moretti, legale, consulente Aduc