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Fondazione Filippo Turati Onlus

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Whistleblowing

I – Il Whistleblowing

Il Whistleblowing è una pratica che consente ai dipendenti, ma anche a terzi che hanno rapporti con la Fondazione, di segnalare violazioni, condotte illecite o comportamenti scorretti che avvengono all’interno della Fondazione medesima.

II – La procedura adottata dalla Fondazione

La Fondazione ha adottato una procedura volta ad adeguarsi alle previsioni di legge contenute nel D.Lgs 24/2023.

In forza di tale procedura, il personale e tutti coloro che, a vario titolo, intrattengono rapporti con l’ente, potranno effettuare segnalazioni relative ai seguenti ambiti:

  • presunte o effettive violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge o regolamenti, di prescrizioni del Codice Etico, di procedure e di istruzioni operative interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse della Fondazione;
  • comunicazioni di presunte o effettive violazioni anche a seguito di comportamenti a rischio reato e/o illecito previsti dalle procedure gestionali aziendali.

Non possono essere oggetto di segnalazione:

  • contestazioni, rivendicazioni o richieste connesse ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero connessi ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Le suddette situazioni potranno tuttavia essere segnalate nelle forme ordinarie alle competenti funzioni aziendali.

Sono in ogni caso vietate:

  • le segnalazioni che riportano dati falsi;
  • le segnalazioni che non rispettano il requisito della continenza e veridicità.

III – I canali per effettuare segnalazioni

Per effettuare segnalazioni, il whistleblower può avvalersi della piattaforma realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a cui accedere attraverso il seguente link:

https://fondazioneturati.segnalazioni.net/

La piattaforma messa a disposizione dalla Fondazione consente di mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Il segnalante a disposizione due canali di segnalazione a sua scelta: con modalità scritta e con modalità orale.

Entrambe le modalità di segnalazione sono attivabili accedendo alla piattaforma adottata dall’Ente.

I canali di segnalazione garantiscono la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il canale di segnalazione informatico si avvale del ricorso a strumenti di crittografia e di un accesso alla segnalazione ed al suo contenuto riservato al solo Gestore del processo di segnalazione.

IV – Il soggetto chiamato a ricevere le segnalazioni e le azioni che può intraprendere

La segnalazione sarà analizzata dall’Organismo di Controllo della Fondazione, organo dotato dei requisiti di terzietà e imparzialità richiesti dalla legge.

Ricevuta la segnalazione, possono essere adottate le seguenti azioni:

  1. nel caso in cui accerti il rischio di un illecito o di una violazione, adotta misure idonee a prevenirlo ed impedirne la realizzazione, nonché sanzioni disciplinari appropriate nei confronti del responsabile;
  2. nel caso in cui accerti una effettiva violazione o illecito, adotta misure interruttive idonee e provvede a sanare la situazione, irrogando sanzioni disciplinari appropriate nei confronti del responsabile;
  3. in caso di sussistenza di un concreto rischio di ritorsione nei confronti del segnalante, adotta misure di protezione del segnalante (come, ad esempio, una sua nuova collocazione all’interno dell’azienda, che tuttavia non abbia nei confronti dello stesso alcun effetto pregiudizievole);
  4. in caso di accertata ritorsione, attuata o minacciata, nei confronti del segnalante, adotta provvedimenti idonei ad eliderne gli effetti (es. reinserimento del segnalante nella precedente posizione lavorativa), nonché sanzioni disciplinari appropriate nei confronti del responsabile;
  5. nel caso in cui il sistema disciplinare lo prevede, adotta sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante.

V – Riservatezza sull’identità del segnalante

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

L’identità del segnalante non viene mai rivelata, senza il suo espresso consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, salvo che, all’esito degli accertamenti svolti dal Gestore, il segnalante risulti aver effettuato la segnalazione in casi in cui è prevista una sanzione disciplinare ovvero emerga la sua responsabilità, anche in concorso con altri, per la violazione segnalata e salvo i limiti previsti da legge qualora si attivino a seguito della segnalazione un procedimento penale o un  procedimento dinanzi alla Corte dei conti . Nel caso di procedimento disciplinare.

La medesima riservatezza è assicurata per qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi l’identità del segnalante. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni – interne o esterne – effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione. Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

VI – Divieto di discriminazione del segnalante

Le misure di tutela sono adottate dalla Fondazione in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.

Sono in particolare vietati: atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto se vi è un nesso/stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione.

ACCEDI ALLA PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE

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